Istanze disponibili all’interno dello sportello

Pagamento di diritti, oneri ed imposta di bollo

Elenco degli allegati e moduli compilabili

Elenco degli interventi disponibili nello sportello

Segnalazione certificata di agibilità

A partire dalla giornata di martedì 7 gennaio 2020 lo sportello telematico potrebbe non essere disponibile a causa di alcuni lavori di aggiornamento. Nella giornata successiva il servizio tornerà regolarmente attivo.

 

ATTENZIONE: tutte le pratiche lasciate in bozza sullo sportello telematico dovranno essere concluse entro lunedì 6 gennaio 2020, altrimenti saranno eliminate.

 

Sperando che potrete apprezzare le modifiche che apporteremo, vi ringraziamo per la pazienza.

Descrizione dell'istanza
Cos'è: 

Segnalazione certificata di agibilitàL’agibilità attesta la conformità dell’opera al progetto nonché l’esistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Ogni volta che si modificano le condizioni suddette e per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione e di sopraelevazione è necessaria l’agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24).

L’agibilità è attestata con segnalazione certificata contenente la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24, c. 5).
La segnalazione deve essere presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Se la segnalazione non è presentata, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24.

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello dell'ufficio
Allo sportello telematico
Iter del procedimento: 

Se mancano i requisiti o i presupposti necessari, l'Amministrazione competente può emettere, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l’interessato può conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a 30 giorni, fissato dall’Amministrazione (Legge 07/09/1990, n. 241, art 19).

Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell’attività anche dopo che siano trascorsi i sessanta giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.