Istanze disponibili all’interno dello sportello

Pagamento di diritti, oneri ed imposta di bollo

Elenco degli allegati e moduli compilabili

Elenco degli interventi disponibili nello sportello

Rimborso del contributo di costruzione

A partire dalla giornata di martedì 7 gennaio 2020 lo sportello telematico potrebbe non essere disponibile a causa di alcuni lavori di aggiornamento. Nella giornata successiva il servizio tornerà regolarmente attivo.

 

ATTENZIONE: tutte le pratiche lasciate in bozza sullo sportello telematico dovranno essere concluse entro lunedì 6 gennaio 2020, altrimenti saranno eliminate.

 

Sperando che potrete apprezzare le modifiche che apporteremo, vi ringraziamo per la pazienza.

Descrizione dell'istanza
Cos'è: 

Rimborso del contributo di costruzione

L'intestatario del titolo edilizio (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, ecc.) che ha versato il contributo di costruzione previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16 può chiederne il rimborso quando:

  • non ha eseguito le opere previste dal titolo abilitativo prima della perdita di efficacia dello stesso
  • quando ravvisa un errore nel calcolo dell’importo dovuto.

Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è strettamente legato all'intervento edilizio, e se questo non viene eseguito o viene realizzato solo in parte il versamento fatto è privo di causa e deve pertanto essere restituito.

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello dell'ufficio
Allo sportello telematico
Pagamenti: 

Il procedimento è esente da pagamenti.

Iter del procedimento: 

La domanda di rimborso del contributo di costruzione versato deve essere presentata entro 10 anni dal termine della validità del titolo edilizio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2934 e seguenti - Codice civile). La perdita di efficacia del titolo abilitativo può verificarsi con la rinuncia esplicita all'esecuzione delle opere con la scadenza del termine di un anno senza l’inizio dei lavori o con la scadenza del termine previsto per la loro conclusione.

Una volta ricevuta la domanda, l'Amministrazione conferma o meno il diritto al rimborso entro 30 giorni.

L'eventuale restituzione del contributo di costruzione viene effettuata dalla tesoreria comunale, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, calcolando gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione della domanda.