In via sperimentale, e solo per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, è stato introdotto il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo. L'indennizzo è previsto solo per i procedimenti amministrativi avviati da istanza di parte che non vengono conclusi entro il termine previsto dalla dalla normativa vigente. É tenuta a versare l'indennizzo la Pubblica Amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
L'indennizzo da ritardo da corrispondere all'interessato è pari a 30 € per ogni giorno di ritardo (con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento) e non può essere superiore a 2.000 €. Per ottenere l'indennizzo il richiedente deve attivare il titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Per i procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, il richiedente deve presentare apposita domanda all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.
Se il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento o non liquida l'indennizzo maturato fino a quella data, il cittadino interessato può proporre ricorso avverso al silenzio dinanzi al giudice amministrativo (TAR) insieme alla domanda per ottenere l'indennizzo.