La valutazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447) prevede la tutela dell'inquinamento acustico dovuto alla realizzazione o al potenziamento di attività produttive, commerciali o ricreative.
La documentazione di impatto acustico (articolo 8, commi 2 e 4 della Legge 26/10/1995, n. 447) va presentata per le attività, i progetti e le opere, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- tutte quelle soggette a valutazioni di impatto ambientale (centrali energetiche, dighe, grandi infrastrutture, industrie di notevoli proporzioni, etc.)
- le opere di realizzazione, modifica, potenziamento di:
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A, B, C, D, E, F
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove si genera rumore
- impianti sportivi e ricreativi
- ferrovie ed alti sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:
- attività produttive
- attività sportive e ricreative
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
Le modalità ed i criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico sono contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 08/03/2002, n. 7/8313.
La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (articolo 2, comma 6, della Legge 26/10/1995, n. 447).
Per i Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione da parte di professionista abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (articolo 8, comma 3-bis della Legge 26/10/1995, n. 447).