Per materiali da scavo s'intende il suolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera come (articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 ):
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento
opere infrastrutturali in generale (galleria, strada)
rimozione e livellamento di opere in terra.
I materiali da scavo possono anche contenere: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. La composizione media dell'intera massa non deve però presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti.
Il riutilizzo di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 e prevede la stesura di un piano di utilizzo. Il piano di utilizzo è il documento fondamentale che attesta che i materiali da scavo e/o demolizione derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati, nel corso dello stesso processo (in sito) o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione (fuori sito), da parte del produttore o di soggetti terzi. La durata temporale del piano di utilizzo è definita all'interno del documento: decorso questo termine esso smette di produrre effetti.
I riferimenti per i parametri di contaminazione dei materiali da scavo sono quelli delle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V Parte IV del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 :
per i siti a destinazione residenziale o verde pubblico si dovranno rispettare i valori limite riportati in colonna A
per i siti a destinazione commerciale o industriale si dovranno rispettare i valori limite riportati in colonna B.
Terre e rocce da scavo riutilizzate interamente nello stesso cantiere nel quale sono state scavate
La redazione del piano di utilizzo non è richiesta, se il progetto prevede il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione. In questo caso si applica la clausola di esclusione prevista all'articolo 185 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 , purchè il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale.
Esecutore del piano di utilizzo
Il proponente del piano di utilizzo deve comunicare allo sportello unico, all'atto di presentazione dell'istanza di approvazione del piano di utilizzo o successivamente tramite apposita comunicazione, l'indicazione dell'esecutore del piano di utilizzo. In ogni caso l'esecutore deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera (articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 ). L'esecutore del piano di utilizzo è colui che deve far rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile. Redige inoltre il documento di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
Fase di trasporto
Il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo è accompagnato dal documento di trasporto che equivale alla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 21/11/2005, n. 286 .
Il documento di trasporto deve essere conservato per tre anni dal proponente (o dal produttore), dall’esecutore (qualora diverso dal produttore), dal trasportatore e dal destinatario e deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
Dichiarazione di avvenuto utilizzo
A conclusione del riutilizzo dei materiali da scavo, l'esecutore o il produttore del piano di utilizzo deve presentare apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 ).
La dichiarazione deve essere inviata all’autorità competente, all’ARPA competente sul sito di destinazione e ai Comuni del sito di destinazione e di produzione, entro il termine in cui il piano di utilizzo smette di avere validità.
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
La dichiarazione deve essere è conservata per cinque anni e rimanere disponibile in qualunque momento per l'autorità di controllo che la richiede.
Fondo naturale
Se il sito di produzione è caratterizzato da fenomeni naturali a causa dei quali le concentrazioni di elementi nel materiale di scavo superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 , queste concentrazioni potranno essere assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. Prima di predisporre il piano di utilizzo, il proponente dovrà dunque segnalare il superamento delle concentrazioni ae contestualmente presentare all'ARPA un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumente.
Dopo l'esecuzione del piano di indagine, si potrà presentare il piano di utilizzo secondo la procedura e i termini previsti in via ordinaria. L'utilizzo del materiale sarà consentito solo nel sito di produzione oppure in un altro sito con fondo naturale con caratteristiche analoghe.
Siti da bonificare
Per i materiali provenienti da luoghi soggetti a interventi di bonifica, i requisiti di qualità ambientale saranno validati dall'ARPA su richiesta del proponente. L'ARPA dovrà fornire una risposta sui valori riscontrati entro 60 giorni, indicando la compatibilità dei materiali di scavo con la destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. La presentazione del piano di utilizzo avverrà secondo la procedura ordinaria e sarà possibile solo dopo l'esito positivo dell'ARPA.