Per materiali da scavo s'intende il suolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera come (articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 ):
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento
opere infrastrutturali in generale (galleria, strada)
rimozione e livellamento di opere in terra.
I materiali da scavo possono anche contenere: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. La composizione media dell'intera massa non deve però presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti.
L'articolo 11 e l'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 introducono una procedura "semplificata" per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti. La norma prevede che il produttore dichiari:
che le terre e rocce da scavo sono qualificate sottoprodotti perché rientrano nelle condizioni previste dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 , definendone la quantità
l'eventuale sito di deposito intermedio
il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo (non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore)
La dichiarazione deve:
Terre e rocce da scavo riutilizzate interamente nello stesso cantiere nel quale sono state scavate
La dichiarazione non è richiesta, se il progetto prevede il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione. In questo caso si applica la clausola di esclusione prevista all'articolo 185 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 , purchè il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale.
Fase di trasporto
Il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo è accompagnato dal documento di trasporto che equivale alla copia del contratto in forma scritta di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 21/11/2005, n. 286 .
Il documento di trasporto deve essere conservato per tre anni dal proponente (o dal produttore), dall’esecutore (qualora diverso dal produttore), dal trasportatore e dal destinatario e deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
Dichiarazione di avvenuto utilizzo
A conclusione del riutilizzo dei materiali da scavo, l'esecutore del piano di utilizzo o il produttore devono presentare apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 ).
La dichiarazione deve essere inviata all’autorità competente, all’ARPA competente sul sito di destinazione e ai Comuni del sito di destinazione e di produzione, entro il termine di validità indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 .
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
La dichiarazione deve essere è conservata per cinque anni e rimanere disponibile in qualunque momento per l'autorità di controllo che la richiede.