Istanze disponibili all’interno dello sportello

Pagamento di diritti, oneri ed imposta di bollo

Elenco degli allegati e moduli compilabili

Elenco degli interventi disponibili nello sportello

Perchè non è necessario allegare la copia della carta d'identità ai documenti firmati con firma elettronica?

A partire dalla giornata di martedì 7 gennaio 2020 lo sportello telematico potrebbe non essere disponibile a causa di alcuni lavori di aggiornamento. Nella giornata successiva il servizio tornerà regolarmente attivo.

 

ATTENZIONE: tutte le pratiche lasciate in bozza sullo sportello telematico dovranno essere concluse entro lunedì 6 gennaio 2020, altrimenti saranno eliminate.

 

Sperando che potrete apprezzare le modifiche che apporteremo, vi ringraziamo per la pazienza.

Autenticare una firma significa ricondurla con certezza al sottoscrittore (articolo 21, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).

Ci sono due modi per autenticare una firma autografa (articolo 38, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445):

  1. apporre la firma davanti a un pubblico funzionario
  2. allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.

 

La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore (articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82): non è quindi necessario autenticarle in altri modi!

Questa indicazione è stata confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato 20/09/2013, n. 4676.