Cos'è la firma elettronica?
La firma elettronica è l’equivalente elettronico della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento; lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico.
Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:
il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità)
il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio)
il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).
Quali sono i diversi tipi di firma elettronica?
I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 (così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 235 ):
firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
firma elettronica avanzata : insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario , creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (comma q-bis)
firma elettronica qualificata : un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r)
firma digitale : un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica?
L'efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 :
1.Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica , sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio , tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2.Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale , formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l’immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2.-bis Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale .((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)).
Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice civile)
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
i contratti di anticresi;
i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice civile)
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.