Il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali e le biomasse sono fonti rinnovabili di energia (FER) (articolo 1 della Legge 09/01/1990, n. 10 ). Queste risorse sono rinnovabili solo se gestite in modo appropriato: il loro tempo di utilizzo deve cioè essere compatibile con quello di ripristino.
Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili sono regolati dalle linee guida nazionali e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 18/04/2012, n. 9/3298 . Si tratta di:
impianti eolici
impianti solari fotovoltaici
impianti a biomassa
impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas
impianti idroelettrici.
I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), delle relative opere e infrastrutturazione e la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in:
modello unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici (Decreto Ministeriale 19/05/2015 )
comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) (articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e punto 12 delle Linee Guida Nazionali)
procedura Abilitativa Semplificata (PAS) (articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28 )
autorizzazione Unica (AU) (articolo 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29/12/2003, n. 387 ).
Regione Lombardia (modifiche introdotte dall’articolo 11 della Legge Regionale 03/08/2011, n. 11 e articolo 6, comma 9 e comma 11 del Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28 ):
estende, fino alla soglia di potenza nominale di 1 MW elettrico, il campo di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare
estende il regime della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati, in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti
estende, fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici, il regime di comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera per le restanti categorie di impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche.
Procedura abilitativa semplificata (PAS)
La procedura abilitativa semplificata è definita dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28 . Almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati, deve presentare al Comune una dichiarazione che attesta la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, accompagnata da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. Se il Comune riscontra l'assenza di una o più delle condizioni di compatibilità, notifica all’interessato l'ordine di non effettuare l’intervento previsto; se invece tutte le condizioni di compatibilità sono presenti, decorso il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione, l’attività di costruzione può iniziare. Se sono richiesti atti di assenso nelle materie previste dal comma 4 dell’articolo 20 della Legge 07/08/1990, n. 241 , il Comune provvede:
a renderli direttamente se sono di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale
ad acquisirli d’ufficio convocando una conferenza dei servizi entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Il termine di 30 giorni è sospeso fino all’acquisizione degli atti d’assenso oppure fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Sono soggetti a procedura abilitativa semplificata gli interventi elencati al punto 3.3 della Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 18/04/2012, n. 9/3298 e riportati nei quadri sinottici dell’allegato 2 dello stesso atto deliberativo.
Comunicazione di inizio attività edilizia libera (CEL)
La comunicazione di inizio dell’attività edilizia libera è prevista e disciplinata dall’articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 . Prima dell’inizio dei lavori, l’interessato deve informare l’amministrazione comunale, allegando alla comunicazione la documentazione prevista dal punto 3.2 della Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 18/04/2012, n. 9/3298 . La comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera non costituisce titolo idoneo per realizzare eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. Sono soggetti a comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera gli interventi elencati al punto 3.1. della Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 18/04/2012, n. 9/3298 e riportati nei quadri sinottici dell’allegato 2 del medesimo atto deliberativo.
Modello unico per realizzazione, connessione ed esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti
Il Decreto Ministeriale 19/05/2015 ha approvato il modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
Il proponente, prima dell’inizio dei lavori di installazione, invia al gestore di rete il Modello, esclusivamente con modalità informatica. Entro 20 giorni lavorativi , il gestore di rete verifica che siano sufficienti semplici lavori per realizzare la connessione elettrica dell’impianto. In caso affermativo il gestore di rete invia, tramite PEC, copia del Modello Unico al Comune. Come previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto, il Comune valuta se procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente. Se sono necessari lavori complessi per realizzare la connessione elettrica, il gestore di rete invia al proponente il preventivo delle spese.
Completata l'installazione dell'impianto il proponente/proprietario compila e trasmette al gestore di rete il Modello Unico - Parte II , che il gestore provvede a trasmettere al Comune.