L'attestato di prestazione energetica degli edifici fa conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche e alcuni parametri caratteristici del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare.
Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A4, A3, A2, A1, B) e grazie alle informazioni riportate sull’attestato di prestazione energetica (APE ), il cittadino è in grado di compiere una scelta più consapevole valutando l’efficienza energetica dell’immobile e può avere una percezione dei possibili costi di gestione del riscaldamento-raffrescamento dell'edificio.
Nell'attestato sono indicate le prestazioni energetiche dell'edificio, la classe energetica dello stesso, oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche. È previsto dalla Direttiva Comunitaria 16/12/2002, n. 2002/91/CE ed è redatto secondo il modello della Deliberazione della Giunta Regionale 17/07/2015, n. 3868 e del Decreto Dirigenziale 30/07/2015, n. 6480 .
L’APE ha un’idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. Risulta idoneo se:
Contenuti e caratteristiche dell'attestato
Il nuovo modello di attestato è quello approvato con Decreto Dirigenziale 30/07/2015, n. 6480 .
In esso sono indicate le prestazioni energetiche dell’edificio: la principale informazione è l'indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl) , l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio .
Grazie al confronto con una semplice scala composta da dieci caselle colorate dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), tutti i cittadini, anche i non esperti, possono immediatamente comprendere se un edificio consuma molta o poca energia.
È possibile verificare se un immobile possiede la certificazione attraverso il servizio di visura Ape . La ricerca può essere effettuata inserendo il codice identificativo dell'attestato o gli estremi catastali dell'unità immobiliare.
In quali casi è obbligatoria la certificazione energetica dell'edificio?
dal 26/10/2009 al 31/12/2015 :
chiusura lavori per denuncia di inizio attività o permessi di costruire presentati tra il 01/09/2007 e il 31/12/2015 (Deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2008, n. 8/8745 ) nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia >25%, ampliamento volumetrico >20% recupero di sottotetti a fini abitativi > 20%.
dal 01/01/2016:
dal 19/08/2015 :
edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, la cui superficie utile superi i 250 m2
dal 01/01/2008:
contratti servizio energia e servizio energia "Plus", nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati
dal 15/01/2009:
c ontratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico
dal 01/07/2009
trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari
dal 01/07/2010
c ontratti di locazione soggetti a registrazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
dal 01/01/2012
p ubblicazione di annunci commerciali finalizzati alla vendita o locazione di edifici
In quali casi non è prevista la certificazione energetica dell'edificio?
Sono escluse dall'applicazione dei provvedimenti regionali:
i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito
gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’Allegato A (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
la locazione di porzioni di unità immobiliari.